Art. 1.

      1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e di riqualificazione degli istituti penitenziari, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, sentito il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, predispone, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per l'adeguamento e l'utilizzo delle caserme dismesse, al fine di destinarle all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in regime di semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, adottano decreti volti a:

          a) individuare le caserme dismesse presenti sul territorio;

          b) potenziare le strutture e le dotazioni ad esse appartenenti, al fine di assicurare il sostegno e l'assistenza ai detenuti, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e delle condizioni di cui al titolo I, capo II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.